Fondazione Trustee

Posted by admin
Category:

La sezione di Parma dell’Anffas, la cooperativa “Dopo di noi”, il Consorzio di Solidarietà Sociale, l’Associazione Traumi, con l’aiuto fondamentale d’alcuni professionisti, hanno dato vita ad una Fondazione Trustee il cui scopo è quello di proporre ai disabili, alle loro famiglie ed ai loro amici un nuovo strumento in grado di garantire la domiciliarità ai disabili ovvero, come recita l’art. 2 dello Statuto :

– “ far si che le persone possano vivere in una casa ( che per alcuni potrà essere la casa di origine ) con un piccolo gruppo di altre persone, in un’atmosfera di convivenza ospitale e ricca di occasioni di amicizia, creando un ambiente ed una condivisione ospitale quanto più possibile simili a quelli di una famiglia serena “
– “formulare ed attuare per ogni disabile un progetto individualizzato globale che tenga presenti: la salute, l’apprendimento, la socialità, l’affettività, il lavoro, il tempo libero, lo sviluppo dell’indipendenza individuale e le eventuali necessità di abilitazione e riabilitazione”.
Per raggiungere i suoi scopi la Fondazione utilizza degli strumenti.
Il primo strumento è la Fondazione stessa, che per le leggi italiane è un Ente capace di possedere dei beni e gestirli, ma soggetta a diverse norme che permettono agli Enti Pubblici ( nel caso specifico la Regione Emilia Romagna ) di controllarne la gestione e la sua conformità agli obiettivi indicati nello Statuto.
L’altro strumento, quello operativo, che caratterizza la Fondazione Trustee, è appunto quella di poter essere Trustee, cioè di poter essere soggetto fiduciario di un contratto di Trust, che le affida dei beni di altre persone per uno scopo ben preciso.
Il Trust è un tipo di contratto che non esiste ancora nella legislazione italiana, ma solo in quella anglosassone. Questo tipo di contratto più elastico e versatile può essere usato in Italia per effetto di una convenzione europea, sottoscritta anche dall’Italia.
Il contratto di Trustee in favore dei soggetti disabili prevede la contemporanea presenza dei seguenti soggetti:
– I Disponenti, cioè i genitori (o anche altre persone ) che istituiscono il Trust e trasferiscono beni mobili o immobili al Trustee, affinché li utilizzi per assistere la persona disabile nel corso degli anni;
– I Beneficiari, cioè nel nostro caso la persona disabile che beneficerà del reddito o di una qualsiasi utilità ottenibile dai beni trasferiti (ad esempio il diritto di abitare ). Vi possono anche essere dei beneficiari finali (ad esempio fratelli ) che al termine previsto nel Trust ( morte del disabile ) entreranno in possesso dei beni trasferiti con il Trust stesso.
– Il Trustee, cioè un soggetto legato ai disponenti da un rapporto di fiducia, che ha il compito di curare, mantenere, sostenere e tutelare collettivamente la persona disabile nel corso degli anni. Il Trustee può essere una o più persone fisiche o anche un’associazione o una Fondazione.
– I Guardiani del Trust, cioè i soggetti chiamati a vigilare sull’operato del trustee e a collaborare con quest’ultimo per garantire che la tutela della persona disabile venga realizzata secondo le modalità indicate dai disponenti.

Le persone disabili, al cui servizio la Fondazione intende porsi, hanno bisogno di un’ampia gamma di servizi. La Fondazione non ritiene opportuno, in linea di massima, gestire direttamente questi servizi, ma pensa sia opportuno affidarli (sulla base di appositi contratti e convenzioni ) a realtà operative esterne (cooperative, aziende ecc. ). La Fondazione potrà così attuare meglio le sue finalità, esercitando funzioni di indirizzo, di pattuizione e di controllo delle attività svolte da queste realtà esterne a cui verranno affidati la maggior parte dei servizi.

SITO WEB: http://www.trusteeparma.it/